PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. 1 commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogati.

Art. 2.

      1. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile sostitutivo ai sensi delle legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, e della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è consentito partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporta l'uso delle armi, previo obbligo di presentare, all'atto della domanda di partecipazione al concorso, apposita dichiarazione nella quale accettano l'assegnazione dell'armamento in dotazione previsto per le rispettive posizioni professionali.
      2. In caso di accettazione di qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi nonché in caso di rilascio di licenze di porto di armi comuni da sparo, il cittadino interessato decade dallo status di obiettore di coscienza ed è soggetto all'eventuale richiamo per mobilitazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 8 luglio 1998, n. 230.